Polizza Multirischio del tiratore

 

 

 

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si Intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;

- per “Polizza”: il documento che prova l'assicurazione;

- per “Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;

- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per “Società”: l'Impresa assicuratrice;

- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso dl sinistro;

- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

 

 


Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze de1 rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo non che la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

 

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistri l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno nome degli altri (art. 1910 C.C.).

 

Art. 3 Pagamento de1 premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento.

Se l' Assicurato non paga il premio le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 de115° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

 

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

 

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

 

Art. 6 Diminuzione de1 rischio

Nel caso dl diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di re cesso.

 

Art. 7 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (v. anche artt. 19 e 31)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

 

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 800 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso dl 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo d I rischio non corso.

 

Art. 9 Proroga dall'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

 

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

 

Art. 11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

 

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.


 

 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT

 


Art. 13 Oggetto del1'assicurazione

a)      Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile al sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi n relazione ai rischi per i quali si è stipulata l'assicurazione.

L 'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b)      Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa I'URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

 

Art. 15 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a)      il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, non che qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b)      quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c)       le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, non che tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

 

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a)      da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

b)      da Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c)       alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d)      alle cose trasportate sul mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

e)      conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

 

Art. 17 Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a)      da furto;

b)      alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c)       provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

d)      derivanti dalla proprietà di fabbricati e del relativi impianti fissi;

e)      alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f)        al mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni;

g)      alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;

h)      cagionati da opere o installazioni In genere dopo l'ultimazione del lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi del lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano è, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

i)        a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

j)        derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

k)      di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

 

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende I danni:

l)        da detenzione o impiego di esplosivi;

m)    verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

 

Art. 18 Regolazione de1 premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurati annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

-          delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro;

-          del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

 

La differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nel 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiari menti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

 

Art. 19 Denuncia del sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

 

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.


 

 

 

 

                     NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

 


Art. 21 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

-                        delle attività professionali principali e secondarie;

-                        di ogni altra attività che I' Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sono compresi in garanzia anche:

a)      l'asfissia non di origine morbosa;

b)      gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

c)       l'annegamento;

d)      l'assideramento o il congelamento;

e)      i colpi di sole o di calore;

f)        le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;

g)      gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;

h)      gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

i)        gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

 

Art. 22 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:

1)      dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

2)      alla guida:

-                   di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;

-                   di macchine agricole e operatrici;

-                   di natanti a motore per uso non privato;

3)      dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

4)      dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art. 14;

5)      dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatici, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, sport aerei in genere;

6)      dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

7)      da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

8)      da operazioni chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio;

9)      da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

10)   da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche salvo quanto disposto al successivo art. 15;

11)   da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di par1icelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc,).

I rischi di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall’esercizio delle attività professionale dichiarata,.

 

Art. 23 Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

-                        da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;

-                        da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

-                        per persona, L.1,5 miliardi per il caso di morte, L. 1,5 miliardi per il caso di invalidità permanente totale, L. 300.000 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;

-                        complessivamente per aeromobile, L. 8 miliardi per il caso di morte, L. 8 miliardi per il caso di invalidità permanente, L. 6 milioni al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nei momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durate inferiore ad un anno.

 

Art. 24 Rischio calamità naturali

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resti convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare i1 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente l'evento con il massimo di L. 2 miliardi.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

 

Art. 25 Servizio militare

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea. In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio - o rata di premio - successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

 

Art. 26 Limiti di età

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età in corso di contralto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

 

Art. 27 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

 

Art. 28 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero. L'inabilità temporanea, al dl fuori dell'Europa è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

 

Art. 29 Attività diverse da quella dichiarata

Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 13, se nei corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

-                        l'indennizzo sarà corrisposto Integralmente se la diversa attività non aggravamento rischio;

-                        l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura Indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

 

 

ATTIVITA’ DICHIARATA

Classe

A

B

C

D

Attività svolta al momento del sinistro

A

100

100

100

100

B

85

100

100

100

C

70

85

100

100

D

55

70

85

100

 

A tale fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata In polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla tabella delle attività" (v. mod. FAR INF 004 bis), per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.

 

Art. 30 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente Il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, Società, entro 15 giorni dalla comunicazione. ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di ai meno 60 giorni.

 

Art. 31 Denuncia dell'infortunio e neri relativi

Fermo quanto previsto dall'art. 7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e dev'essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze, l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società indagini e gli accertamenti necessari.

 

Art. 32 Criteri di indennizzabi1ità

La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo odi un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 25 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

 

Art. 33 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica. anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

 

Art. 34 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica .anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

 

Perdita totale, anatomica o funzionale          Destro         Sinistro

un arto superiore                                            70%            60%

una mano o un avambraccio                            60%            50%

un pollice                                                       18%            16%

un indice                                                        14%            12%

un medio                                                         8%             6%

un anulare                                                       8%             6%

un mignolo                                                     12%           10%

una falange del pollice                                      9%             8%

una falange di altro dito della mano                      1/3 del dito

un piede                                                       40%            40%

ambedue i piedi                                                         100%

un alluce                                                                           5%

un altro dito del piede                                                        3%

una falange dell'alluce                                                      2,5%

una falange di altro dito del piede                                         1%

un ano inferiore al di sopra del ginocchio                             60%

un ano inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio             50%

un occhio                                                                          25%

ambedue gli occhi                                                             100%

un rene                                                                             20%

la milza                                                                            10%

sordità completa di un orecchio                                           10%

sordità completa di ambedue gli orecchi                               40%

perdita totale della voce                                                      30%

stenosi nasale bilaterale                                                      15%

esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:

- vertebre cervicali                                                             10%

- vertebre dorsali                                                                 7%

- 12° dorsale                                                                     12%

- una vertebra lombare                                                      12%

esiti di frattura del sacro e del coccige

con callo deforme e dolente                                                 5%

 

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

 

Art. 35 Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

a)       integralmente. per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;

b)       a1 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni.

L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.

L'assicurazione dà diritto ad un’indennità giornaliera, senza potere superare la somma indicata nella tabella degli importi delle garanzie, a partire dal sesto giorno successivo all’incidente.

Tale indennità non viene versata oltre la durata prevista dalle diverse opzioni.

Essa terrà conto del numero di giorni stabilito dal certificato medico o dalla perizia, durante i quali l’Assicurato ha rispettato il riposo necessario alla guarigione e non ha potuto dedicarsi a nessuna occupazione professionale.

Tale indennità verrà dimezzata non appena l’Assicurato potrà riprendere in parte la sua occupazione professionale.

QUESTA GARANZIA VIENE PRESTATA CON UN LIMITE DI 60 GIORNI.

 

Art. 36 Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 23, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle pani sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le pani, anche se uno del medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

 

Art. 37 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.


 

NORME CHE REGOLANO IL RIMBORSO SPESE DI CURA

RESE NECESSARIE DA INFORTUNIO

 


Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, la Società – fino a concorrenza del massimale prescelto - rimborsa le spese:

a)      per visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio,

b)      per trattamenti fisioterapici e rieducativi,

c)       per trasporto sanitario dell'Assicurato con qualunque mezzo con il limite del 10% del massimale garantito.

d)      per rette di degenza,

e)      per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento,

sostenute nei 90 giorni successivi al sinistro;

la Società rimborsa altresì le spese: .

f)        per cure (escluse le protesi) e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero.

 

Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

 

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, ticket compresi, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.


 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

 

 


Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

1)      La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2)      Tali oneri sono:

·     le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

·     le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo Art. 13 comma 4;

·     le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;

·     le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

·     le spese di giustizia.

3)      E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 11 comma 3 .

 

Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione

1)      L’Assicurato è tenuto a :

·     regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

·     ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2)      La Società non si assume il pagamento di :

·     multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

·     spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3)      Nell’ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4)      Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

 

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1)      Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2)      La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

 

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

 

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1)      Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2)      Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile.

 

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1)      Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.

2)      Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata.

3)      3. Nel caso di recesso dal contratto, al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

 

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

 

Art. 8 - Pagamento del premio

1)      Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2)      Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24  del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3)      Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

 

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1)      Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

·     per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi  del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

·     per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2)      La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3)      La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4)      La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5)      Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

·     vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

·     indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

 

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1)      L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2)      In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

3)      L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4)      Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.

5)      L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

 

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

·          informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

·          conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

 

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1)      Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2)      Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3)      La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.

4)      L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

5)      L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.

6)      La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

7)      In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

 

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

 

Art. 15 - Estensione territoriale

1)     Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2)      In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

 

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

1)      Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

·     nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

·     alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, eccedente 10 punti rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente , il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

·     l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2)      Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3)      In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento proposto.

 

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

 

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.


 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA TUTELA LEGALE

 


Art. 19 - Persone Assicurate

Le garanzie previste all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a favore dell’assicurato identificato sui certificati di assicurazione allegati alla presente polizza, per i casi assicurativi connessi all’esercizio dell’attività sportiva praticata come socio della FITDS – Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo.

 

Art. 20 - Garanzie

Le garanzie valgono per:

1)      La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2)      La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa (a parziale deroga art.22 lettera g).

La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

3)      L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

4)      Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

 

Art. 21 - Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale indicato sui certificati di assicurazione allegati alla presente polizza.

 

Art. 22 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a)                  per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b)                  in materia fiscale ed amministrativa;

c)                   per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d)                  per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

e)                  per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;

f)          per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g)        per fatti dolosi delle persone assicurate.


 

 

 

 

LA SOCIETA’                                              IL CONTRAENTE / L’ASSICURATO

 

 

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Agli effetti dell’art. 1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle “Norme che regolano l’assicurazione”:

Art.   2 (Assicurazione presso diversi assicuratori);

Art.   8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);

Art.   9 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);

Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria);

Art. 18 (Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio).

Art. 27 (Cessazione dell’assicurazione al sopravvenire di tossicodipendenza, alcoolismo o infermità mentali);

Art. 30 (Facoltà di disdetta nel caso di esistenza di altra assicurazione per medesimo rischio);

Art. 36 (Deferimento di controversie ad un collegio medico).

 

 

 

       IL CONTRAENTE / L’ASSICURATO

 

 

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