Polizza Multirischio del
tiratore
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si Intendono:
- per “Assicurazione”: il
contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento
che prova l'assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto
che stipula l'assicurazione;
- per “Assicurato”: il soggetto
il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per “Società”: l'Impresa
assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta
dal Contraente alla Società;
- per “Sinistro”: il verificarsi
del fatto dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione;
- per “Indennizzo”: la somma
dovuta dalla Società in caso dl sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti
materiali sia gli animali.
CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze de1 rischio
Le
dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'Indennizzo non che la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 Altre
assicurazioni
L'Assicurato
deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio; in caso di sinistri l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 Pagamento
de1 premio
L'assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha
effetto dalle ore del giorno del pagamento.
Se
l' Assicurato non paga il premio le rate di premio
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 de115° giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati
all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Società.
Art. 4 Modifiche
dell'assicurazione
Le
eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento
del rischio
Il
Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società ogni
aggravamento del rischio.
Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 C.C..
Art. 6 Diminuzione de1 rischio
Nel caso dl diminuzione del
rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato
(art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di re cesso.
Art. 7 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (v. anche artt. 19 e 31)
In caso di sinistro,
l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale
è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha
avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 800
giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere
dall'assicurazione con preavviso dl 30 giorni. In tale caso essa, entro 15
giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa
la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo d I rischio non
corso.
Art. 9 Proroga dall'assicurazione.
In mancanza di disdetta,
mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima
è prorogata per un anno.
Art. 10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi
all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 11 Foro competente
Foro competente, a scelta della
parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la
polizza.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui
diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME
CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT
Art. 13 Oggetto del1'assicurazione
a)
Assicurazione responsabilità
civile verso terzi (R.C.T.).
La
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile al sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi n
relazione ai rischi per i quali si è stipulata l'assicurazione.
L 'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che
possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere.
b)
Assicurazione responsabilità civile verso
prestatori di lavoro (R.C.O.)
La
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile ai sensi degli artt.10 e 11
del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, verso prestatori
di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie
professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione
che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in
regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O.
valgono anche per le azioni di rivalsa esperite
dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno
1984, n. 222.
Art. 14 Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano
nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa I'URSS.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 15 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai
fini dell'assicurazione R.C.T.:
a)
il coniuge,
i genitori, i figli dell'Assicurato, non che qualsiasi altro parente od affine
con lui convivente;
b)
quando
l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, socio a
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con
loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c)
le persone
che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, non
che tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione
manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a)
da
circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli
a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b)
da Impiego
di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da
persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non
abbia compiuto il 16° anno di età;
c)
alle opere in
costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d)
alle cose
trasportate sul mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta
nell'ambito delle anzidette operazioni;
e)
conseguenti ad
inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde
acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento.
Art. 17 Rischi assicurabili solo con patto speciale
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a)
da furto;
b)
alle cose
altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c)
provocati da
persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi
si avvalga nell'esercizio della propria attività;
d)
derivanti dalla
proprietà di fabbricati e del relativi impianti fissi;
e)
alle cose che
l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate,
sollevate, caricate o scaricate;
f)
al mezzi di
trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito dell’esecuzione
delle anzidette operazioni;
g)
alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h)
cagionati da opere
o installazioni In genere dopo l'ultimazione del lavori o, qualora si tratti di
operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti
durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in
genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti
successivi del lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati
parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento
dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali
si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano è,
comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso
ed aperta al pubblico;
i)
a
condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere
dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da
qualsiasi causa determinati;
j)
derivanti da
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
k)
di cui
l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.
1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende I
danni:
l)
da
detenzione o impiego di esplosivi;
m)
verificatisi in
connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, ecc.).
Art. 18 Regolazione de1 premio
Se il premio è convenuto in
tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante
dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurati annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il
conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni
dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o
della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla
Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:
-
delle
retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione
obbligatoria degli Infortuni sul lavoro;
-
del volume
di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
La
differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono
essere pagate nel 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della
Società.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati
anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può
fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il
premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato
in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva
e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato
abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata,
la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se
l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla
regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della
regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi
il doppio di quanto preso come base per la
determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo
viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla
comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli
elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è
tenuto a fornire i chiari menti e le documentazioni necessari (quali il libro
paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro
delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 19 Denuncia del sinistri relativi ai
prestatori di lavoro
Agli effetti dell'assicurazione
di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare
soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile
a norma della legge infortuni.
Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando
ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della
Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
La Società non riconosce spese
incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia
penale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
INFORTUNI
Art. 21 Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli
infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
-
delle attività
professionali principali e secondarie;
-
di ogni
altra attività che I' Assicurato svolga senza
carattere di professionalità.
È considerato infortunio
l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca
lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la
morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono compresi in garanzia anche:
a)
l'asfissia
non di origine morbosa;
b)
gli
avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c)
l'annegamento;
d)
l'assideramento
o il congelamento;
e)
i colpi di
sole o di calore;
f)
le lesioni
determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
g)
gli
infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
h)
gli
infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i)
gli
infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione
che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 22 Rischi esclusi
Sono esclusi dalla
assicurazione gli infortuni causati:
1)
dall'uso,
anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di
regolarità pura e nelle relative prove;
2)
alla guida:
-
di veicoli
per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente
di categoria superiore alla B;
-
di macchine
agricole e operatrici;
-
di natanti
a motore per uso non privato;
3)
dalla guida di
qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta
abilitazione;
4)
dall'uso,
anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri),
salvo quanto disposto al successivo art. 14;
5)
dalla pratica
di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o
ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci,
sci acrobatici, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,
paracadutismo, sport aerei in genere;
6)
dalla partecipazione
a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo
che esse abbiano carattere ricreativo;
7)
da
ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
8)
da
operazioni chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
9)
da delitti
dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
10)
da guerra,
insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche salvo
quanto disposto al successivo art. 15;
11)
da
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da
accelerazioni di par1icelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc,).
I rischi di cui ai numeri 1, 2,
5 e 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall’esercizio delle attività professionale dichiarata,.
Art. 23 Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli
infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi
aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su
velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
-
da
società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto
pubblico di passeggeri;
-
da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui
alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni
stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in
abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
-
per persona,
L.1,5 miliardi per il caso di morte, L. 1,5 miliardi per il caso di invalidità permanente
totale, L. 300.000 al giorno per il caso di inabilità
temporanea totale;
-
complessivamente per
aeromobile, L. 8 miliardi per il caso di morte, L. 8 miliardi per il caso di invalidità permanente, L. 6 milioni al giorno per il caso di inabilità temporanea
totale.
Nell'eventualità che i capitali
complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità
spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione
proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il
viaggio aereo si intende cominciato nei momento in cui
l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento
in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente
articolo non è valida nel caso di polizza con durate inferiore ad un anno.
Art. 24 Rischio calamità naturali
L'assicurazione è estesa agli
infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Resti convenuto però che in caso
di evento che colpisca più assicurati con la stessa
Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà
superare i1 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio
dell'esercizio precedente l'evento con il massimo di L.
2 miliardi.
Qualora i
capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi
spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione.
La garanzia di cui al presente
articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 25 Servizio militare
Durante il servizio militare di
leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso,
l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità
temporanea. In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza
di premio - o rata di premio - successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato
ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del
servizio medesimo.
Art. 26 Limiti di età
L’assicurazione vale per le
persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia per
le persone che raggiungano tale età in corso di
contralto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza annuale del premio.
Art. 27 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza
l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali
affezioni.
Art. 28 Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il
mondo intero. L'inabilità temporanea, al dl fuori dell'Europa è indennizzabile
limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle
ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.
Art. 29 Attività diverse da quella dichiarata
Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 13, se nei corso
del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali
dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in
caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
-
l'indennizzo
sarà corrisposto Integralmente se la diversa attività non aggravamento rischio;
-
l'indennizzo
sarà corrisposto nella ridotta misura Indicata nella tabella delle percentuali
di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:
|
|
ATTIVITA’
DICHIARATA |
||||
|
Classe |
A |
B |
C |
D |
|
|
Attività svolta al momento del
sinistro |
A |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
B |
85 |
100 |
100 |
100 |
|
|
C |
70 |
85 |
100 |
100 |
|
|
D |
55 |
70 |
85 |
100 |
|
A tale fine, per determinare il
livello di rischio dell'attività dichiarata In polizza rispetto a quella effettivamente
svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla tabella delle
attività" (v. mod. FAR INF 004 bis), per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno
utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Art. 30 Altre assicurazioni
Fermo
quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze
superino complessivamente Il 50% di quelle garantite con la presente
assicurazione, Società, entro 15 giorni dalla comunicazione. ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di
ai meno 60 giorni.
Art. 31 Denuncia dell'infortunio e neri relativi
Fermo quanto previsto dall'art.
7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno,
ora e causa dell'evento e dev'essere corredata da
certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere
documentato da ulteriori certificati medici.
Nel caso di inabilità
temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze,
l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società
indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 32 Criteri di indennizzabi1ità
La Società corrisponde
l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento
dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra
e sana.
In caso di perdita anatomica o
riduzione funzionale di un organo odi un arto già minorato, le percentuali di
cui all'art. 25 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
Art. 33 Morte
L'indennizzo per il caso di
morte è dovuto se la morte stessa si verifica. anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due
anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di
designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte
non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal giorno
dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi
dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso,
mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo
per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 34 Invalidità permanente
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si
verifica .anche successivamente alla scadenza della
polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per invalidità
permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i
criteri e le percentuali seguenti:
|
Perdita totale, anatomica o funzionale
Destro Sinistro un arto superiore
70%
60% una mano o
un avambraccio 60%
50% un pollice
18%
16% un indice
14%
12% un medio 8%
6% un anulare
8% 6% un mignolo
12% 10% una falange
del pollice 9% 8% una falange
di altro dito della mano 1/3
del dito un piede 40%
40% ambedue i piedi
100% un alluce
5% un altro dito
del piede 3% una falange
dell'alluce 2,5% una falange
di altro dito del piede 1% un ano inferiore
al di sopra del ginocchio
60% un ano inferiore
all'altezza o al di sotto del ginocchio
50% un occhio
25% ambedue gli occhi
100% un rene
20% la milza
10% sordità completa
di un orecchio
10% sordità completa
di ambedue gli orecchi 40% perdita totale
della voce
30% stenosi nasale
bilaterale
15% esiti di frattura
amielica somatica da schiacciamento di: - vertebre cervicali 10% - vertebre dorsali 7% - 12° dorsale
12% - una vertebra lombare 12% esiti di frattura
del sacro e del coccige con callo deforme
e dolente
5% |
In caso di mancinismo, le
percentuali di invalidità previste per l'arto
superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la
mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione,
anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono
ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel casi di
invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo
è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto
della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla
professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o
funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale
d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione,
con il massimo del 100%.
Art. 35 Inabilità temporanea
L'indennizzo per inabilità
temporanea è dovuto:
a)
integralmente. per ogni
giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di
attendere alle sue occupazioni;
b)
a1 50% per
ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue
occupazioni.
L'indennizzo per inabilità
temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di
60 giorni.
L’indennizzo per inabilità
temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per
morte.
L'assicurazione dà diritto ad
un’indennità giornaliera, senza potere superare la somma indicata nella tabella
degli importi delle garanzie, a partire dal sesto giorno successivo
all’incidente.
Tale indennità non viene versata oltre la durata prevista dalle diverse
opzioni.
Essa terrà conto del numero di
giorni stabilito dal certificato medico o dalla perizia, durante i quali
l’Assicurato ha rispettato il riposo necessario alla guarigione e non ha potuto
dedicarsi a nessuna occupazione professionale.
Tale indennità verrà dimezzata non appena l’Assicurato potrà riprendere in
parte la sua occupazione professionale.
QUESTA GARANZIA VIENE PRESTATA
CON UN LIMITE DI 60 GIORNI.
Art. 36 Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità
temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità
previsti dall'art. 23, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre
medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo
ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel
comune, sede di Istituto di medicina legale, più
vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle
pani sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. contribuendo per la metà delle spese e competenze per il
terzo medico.
È data facoltà al Collegio
medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual
caso il Collegio può intanto concedere un provvisionale
sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico
sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
sono vincolanti per le pani, anche se uno del medici
rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 37 Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore
dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
NORME
CHE REGOLANO IL RIMBORSO SPESE DI CURA
RESE
NECESSARIE DA INFORTUNIO
Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, la Società –
fino a concorrenza del massimale prescelto - rimborsa le spese:
a)
per visite
mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio,
b)
per
trattamenti fisioterapici e rieducativi,
c)
per
trasporto sanitario dell'Assicurato con qualunque mezzo con il limite del 10%
del massimale garantito.
d)
per rette di
degenza,
e)
per onorari
del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il
materiale d'intervento,
sostenute nei 90
giorni successivi al sinistro;
la Società
rimborsa altresì le spese: .
f)
per cure
(escluse le protesi) e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni
successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero.
Il massimale prescelto
costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi
nello stesso anno assicurativo.
Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la
Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, ticket
compresi, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.
I rimborsi vengono
effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in
originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la
garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
1)
La Società, alle condizioni della presente polizza
e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione
Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte,
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2)
Tali oneri sono:
· le spese per l’intervento del legale incaricato della
gestione del caso assicurativo;
· le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata dalla Società ai sensi del successivo Art.
13 comma 4;
· le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio,
del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
· le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di
Procedura Penale);
· le spese di giustizia.
3)
E’ garantito l’intervento di un unico legale per
ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 11 comma
3 .
Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1)
L’Assicurato è
tenuto a :
· regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali
di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso
assicurativo;
· ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che
dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2)
La Società non si assume il pagamento di :
· multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
· spese liquidate a favore delle parti civili costituite
contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura
Penale).
3)
Nell’ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene
ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro
numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
4)
Le operazioni di esecuzione
forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni
1)
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del
Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del
contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893,
1894 e 1898 Codice Civile.
2)
La Società, una volta a conoscenza di circostanze
aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso.
Art. 4 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare
alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi
assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli
altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
1)
Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2
della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno
indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati
corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite
nella polizza.
2)
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e
si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2
(due) anni e così di seguito, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile.
1)
Le parti possono disdire il contratto con lettera
raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.
2)
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al
30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal
contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera
raccomandata.
3)
3. Nel caso di recesso dal contratto, al Contraente
è dovuto il rimborso della quota di premio netto
relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Art. 7 - Clausole o accordi particolari
Clausole o accordi particolari
sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.
Art. 8 - Pagamento del premio
1)
Il premio è sempre determinato per il periodo di un
anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è
interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2)
Se il Contraente non paga il premio o le rate
successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo)
giorno successivo a quello di scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive
scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3)
Qualora il Contraente non corrisponda la rata di
premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la
Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo
il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
I premi devono essere
pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale
è assegnata la polizza.
Art. 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del
rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo
1)
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del
caso assicurativo si intende :
· per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali - il momento del verificarsi
del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
· per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui
l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza
del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2)
La garanzia assicurativa viene
prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di
validità della polizza.
3)
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e
che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del
contratto stesso.
4)
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti
che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero
stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione,
risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5)
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
· vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per
oggetto domande identiche o connesse;
· indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone
assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1)
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla
Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2)
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione
Generale della Società, notizia di ogni atto a lui
notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3)
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente
il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha
sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla
Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4)
Se
l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il
proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare
direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5)
L’Assicurato ha comunque
il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di
interessi con la Società.
Se l'Assicurato richiede la
copertura assicurativa è tenuto a:
·
informare
immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari
del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su
richiesta, metterli a disposizione;
·
conferire mandato
al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo
1)
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la
Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2)
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia
necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale
scelto nei termini dell'art.11.
3)
La garanzia assicurativa viene
prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale
se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4)
L'Assicurato non può addivenire
direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in
sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della
Società.
5)
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e
di Periti in genere viene concordata con la Società.
6)
La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
7)
In caso di conflitto di interessi
o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato
e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie
giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune
accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti
contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia
l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato
del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
1. Spettano integralmente
all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale
ed interessi.
2. Spettano invece alla Società,
che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese
liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente
e/o stragiudizialmente.
Art. 15 - Estensione territoriale
1)
Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni
extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di
procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in
questi territori.
2)
In tutte le
altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi
che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città
Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del
massimale, delle indennità e del premio
1)
Il massimale, le indennità assicurate e il relativo
premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati", pubblicato
dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto
segue:
· nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di
riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre
dell'anno precedente;
· alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una
variazione, in più o in meno, eccedente 10 punti rispetto all'indice
inizialmente adottato o al suo equivalente , il massimale, le indennità
assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in
proporzione;
· l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata
annua.
2)
Qualora, in conseguenza delle variazioni
dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a
superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il
Contraente hanno la facoltà di rinunciare
all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il
premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
3)
In caso di eventuale
ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone
l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi
correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento
proposto.
Art. 17 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli
altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti
da esso dipendenti, sono a carico del Contraente,
anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 18 - Rinvio
I rapporti contrattuali sono
regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.
Art. 19 - Persone Assicurate
Le garanzie previste all'Art. 1
delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il
Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia,
vengono prestate a favore dell’assicurato identificato sui certificati di
assicurazione allegati alla presente polizza, per i casi assicurativi connessi
all’esercizio dell’attività sportiva praticata come socio della FITDS –
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo.
Le garanzie valgono per:
1) La difesa
in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è
operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2) La difesa
in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi
con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi
i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa (a parziale deroga art.22 lettera g).
La Società
rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia
passata in giudicato.
3) L'esercizio
di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti
per fatti illeciti di terzi.
4) Resistere
a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali
cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli
obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile.
L'intervento della Società è comunque
condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di
responsabilità civile.
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale indicato sui certificati
di assicurazione allegati alla presente polizza.
Le garanzie non sono valide:
a)
per vertenze
concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b)
in materia
fiscale ed amministrativa;
c)
per fatti
conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi
bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate,
nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d)
per vertenze
concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza
sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e)
per
controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o
aeromobili;
f)
per fatti
non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g)
per fatti
dolosi delle persone assicurate.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE / L’ASSICURATO
____________________________________ ________________________________
Agli effetti dell’art. 1341 del
C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli
articoli seguenti delle “Norme che regolano l’assicurazione”:
Art. 2
(Assicurazione presso diversi assicuratori);
Art. 8 (Diritto di recesso della
Società dopo ogni denuncia di sinistro);
Art. 9 (Tacita proroga
del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);
Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell’Autorità
giudiziaria);
Art. 18 (Diritto
di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio).
Art. 27
(Cessazione dell’assicurazione al sopravvenire di tossicodipendenza, alcoolismo
o infermità mentali);
Art. 30 (Facoltà di disdetta nel caso di esistenza
di altra assicurazione per medesimo rischio);
Art. 36 (Deferimento di controversie ad un collegio medico).
IL CONTRAENTE / L’ASSICURATO
________________________________